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martedì 29 dicembre 2009

Buon Anno

BUON ANNO A TUTTI I FORMATORI

BUON ANNO A TUTTI

sabato 28 novembre 2009

Il 4 Dicembre i RSPP / ASPP Italiani incontrano il Ministro del Lavoro: Arrivederci a Roma !

Ormai tutto è pronto, al Centro Congressi La Fornace fervono gli ultimi preparativi per quella che sarà la Manifestazione più importante del 2009 degli Operatori della Sicurezza sul Lavoro, e non solo…

Infatti oltre ai più di 2.000 RSPP e ASPP che hanno registrato la loro presenza ( tutti coloro che hanno inviato il form on line ) si aggiungeranno centinaia di Direttori del Personale mobilitati dai nostri amici di HR Community , centinaia di Ispettori del Ministero del Lavoro , delle ASL , e ricercatori,accademici,amministratori e operatori economici interessati alla Sicurezza sul Lavoro.

Insomma un evento che solo per le dimensioni rappresenta un fatto politico ,un avvenimento istituzionale , un momento informativo di rilevanza nazionale: le Community dei RSPP/ASPP e dei Capi del Personale incontrano il Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi e i suoi due predecessori , Treu e Damiano; l’INAIL anticiperà il suo rapporto annuale, la Direzione Generale Ispettiva del Ministero del Lavoro illustrerà i suoi programmi di azione,Amministratori delegati e Direttori del Personale delle più importanti aziende italiane forniranno la propria percezione della situazione in materia di responsabilità sociale e sicurezza sul lavoro.

Insomma la manifestazione sarà una nuova importante tappa per la categoria professionale degli operatori della sicurezza sul lavoro per affermare un costante e progressivo affermarsi sul piano sociale: insomma la Professione in Materia di Sicurezza si sta affermando come una “Professione di Serie A “.
E permetteteci un pizzico d’orgoglio , FIRAS-SPP si conferma l’associazione più dinamica e rappresentativa del movimento per una grande e influente Safety Professional Community.


Arrivederci a Roma il 4 Dicembre !

martedì 3 novembre 2009

Tutti a Roma il 4 Dicembre: sono più di 1.000 i colleghi registrati.


A poco più di un mese dall'evento ,oggi 3 Novembre alle ore 18,20,sono più di 1.000 i colleghi RSPP e ASPP che hanno preannunciato la loro partecipazione all'incontro nazionale della nostra Community con il Ministro del Lavoro !


1.000 RSPP/ASPP che si riuniscono e si confrontano è già un fatto politico di grande rilevanza, se poi si considera che all'incontro parteciperanno gli ex Ministri del Lavoro,Treu e Damiano, assieme al Presidente INPS e INAIL , e se della partita ci saranno amministratori delegati di Ferrovie dello Stato, ACEA, i Direttori del Personale della mitica Ferrari assieme ad altre due o trecento Capi del Personale delle più grandi aziende italiane, allora si può cominciare ad intuire cosa sarà la Manifestazione Nazionale del 4 Dicembre a Roma: sarà l'evento dell'anno in materia di sicurezza sul lavoro.


Potrebbe tra l'altro essere l'occasione per un incontro dei FORMATORI per la Sicurezza sul Lavoro , incontrarci e gettare le basi per una nostra specifica Community.


Ma soprattutto sarà una nuova tappa, forse decisiva, perchè la professione di RSPP e ASPP e di Formatore per la Sicurezza divenga a tutti gli effetti una PROFESSIONE DI SERIE "A"!


RSPP/ASPP di tutt'Italia Uniamoci !


Costruiamo insieme una forte ed influente "Safety Professional Community"!


mercoledì 28 ottobre 2009

Anche tu Formatore certificato: E se ci vedessimo tutti a Roma il 4 Dicembre?

Cari colleghi,
sono ormai centinaia le richieste di certificazione delle competenze professionali in conformità con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004 dall'Organismo Certificatore KHC ( http://www.khc.it/ ) e cominciano ad essere emesi i primi certificati ( con relativo tesserino e timbro professionale ).


Credo che nel giro di qualche mese i "Pesci Arancione" saranno molte centinaia , prima ancora che la Commissione del Ministero del Lavoro emani le linee guida per la qualificazione dei Formatori.


Sarebbe bello incontrarci tutti proprio in occasione della Manifestazione Nazionale del 4 Dicembre a Roma promossa da FIRAS-SPP in cui incontreremo il Ministro del Lavoro.


Vediamoci tutti il 4 Dicembre a Roma: registratevi subito i posti sono limitati e i pesci arancione saranno una marea !

domenica 11 ottobre 2009

Certificazione KHC dei Safety Professional in seguito all'accordo con FIRAS-SPP


KHC certifica i seguenti livelli di Safety Professional in tutti i SETTORI EA = Classificazione EA (European co-operation for Accreditation) dei settori di accreditamento:

1° Livello: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP

2° Livello: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione - ASPP

3° Livello: Cordinatore della Sicurezza - CS

4° Livello: Formatore sulla Sicurezza sul Lavoro - FSL

5° Livello: Formatore dei Formatori sulla Sicurezza sul Lavoro - FSL


Qui troverete tutti i documenti necessari, da leggere e stampare, relativi alla Certificazione KHC

Schema requisiti Certificazione RSPP, ASPP, CS, FSL, FFSL QI 420101 Rev.01….zip

DOMANDA di Certificazione per RSPP ASPP CS FSL FFSL Rev.00.zip

Qui troverete tutte le Quote, relative alla Certificazione KHC, differenziate per gli iscritti F.I.R.A.S.-.S.P.P.:

Consulta le quote di Certificazione per RSPP. ASPP, CS, FSL, FFSL

Qui troverete la descrizione del Processo di Certificazione, da leggere per comprendere i vari step della Certificazione KHC:

Processo Certificazione KHC iscritti F.I.R.A.S.-S.P.P. Rev.01 del 2009-10-07.zip

Processo Certificazione KHC Professional Sicurezza Rev. 01 del 2009-10-07.zip

Per ogni altra informazione consulta il sito


mercoledì 30 settembre 2009

FORMATORE? Certificato è MEGLIO!




Roma 29-09-2009 - COMUNICATO STAMPA

La F.I.R.A.S.-S.P.P. Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza dei Servizi di Prevenzione e Protezione - Membro Associato alla Confederazione Europea dei Quadri (CEC), www.firas-ssp.com , ha stipulato un Protocollo d’Intesa in data 28-09-2009 con l’Organismo di Certificazione del Personale e della Formazione KHC Know How Certification (www.khc.it), per la certificazione della competenza dei Professionisti della Sicurezza iscritti:

-Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

-Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);

-Coordinatore per la Sicurezza (CS) ;

-Formatori per la Sicurezza sul Lavoro (FSL) e Formatore dei Formatori per la Sicurezza sul Lavoro (FFSL).

La Certificazione del Personale, per le figure professionali sopraindicate sarà effettuata in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004.


Per informazioni potete telefonare alla F.I.R.A.S.-S.P.P. 06 70031351 o inviare una email a info@khc.it

venerdì 25 settembre 2009

Continua il grido di aiuto

Ancora un grido di aiuto.

Gradirei tanto un percorso che mi qualificasse come formatore e, magari, come formatore di formatori.

Un percorso qualificato, impegnativo, continuo che mi faccesse crescere, crescere continuamente ...ovviamente in ambito sicurezza sul lavoro!

domenica 20 settembre 2009

Il Formatore: una riflessione importante.

Dal latino formator - oris , chi forma, chi dà forma a qualcosa.
Cosa significa essere un formatore qualificato, a parte le qualità personali quali la disponibilità, la vocazione, ecc.ecc. il formatore è una persona che sa stare con gli altri, che li fa parlare e soprattutto esprimere. Decisamente vincente risulta essere per il formatore la capacità di entrare in relazione con gli altri, al gruppo con cui in quel momento lavora; non mira a se stesso, né all’affermazione delle proprie idee, ma agli altri, alle persone che ha davanti.
In funzione del ruolo che esercita il formatore deve fare molta attenzione a non manipolare il discente e tanto meno assumere le vesti di docente, deve quindi assumere un atteggiamento comprendente e mai autoritario esaltando la partecipazione e l’integrazione di tutti i discenti.

Il formatore a differenza di un vero e proprio docente non deve mai dare giudizi ma fare in modo che ogni persona possa apprendere il massimo, assunto che non esiste un livello al quale tutte le persone devono arrivare, ma un obiettivo dove portarle, deve quindi risultare, per il gruppo, un’opportunità di crescita non un dovere e/o obbligo.
il formatore è anche un animatore, (dal latino ăd+hortor) che grazie alla sua maestria riesce a trasmettere quel valore aggiunto che chiamerei “fattore di amalgama”al suo gruppo, rendendolo, per così dire, vivo, attivo e compartecipe, alimentando in loro il desiderio della conoscenza.
Il formatore qualificato, a mio giudizio, è colui che concepisce la propria azione formativa, (dall’inizio alla fine) al fine di far recepire ai discenti -al meglio delle loro possibilità- i contenuti oggetto del suo intervento, per riuscire a far ciò deve essere in grado di organizzare, trasformare e conformare i programmi in modo tale che siano recepiti e soprattutto accettati e fatti propri dall’aula;
Quali sono i presupposti di una formazione di qualità?

Tramontato ormai il fenomeno dell’addestramento si va delineando ed affermando il profilo del formatore, figura professionale emergente.

Detto ciò è opportuno fare un distinguo su vocaboli di uso quotidiano, spesso utilizzati a sproposito, mi riferisco a Istruzione, Educazione e Formazione:
Istruzione: è la trasmissione di conoscenze, abilità e di regole (sapere);

Educazione: è la costruzione della personalità, progressivamente sempre più autonoma (saper essere);

Formazione: è la qualificazione delle conoscenze e delle competenze per il loro uso corretto e ottimale (saper fare) e anche se il confine tra questi non è sempre individuabile con precisione è necessario uno sforzo maggiore per evitare la sovraesposizione del formatore, a tal proposito la formazione giuoca un ruolo fondamentale.

Il formatore deve quindi possedere una buona cultura metodologica-didattica e competenze ed affabilità specifiche di carattere sociale, economico e pedagogico.

Per ciò la formazione dei Formatori deve prevedere basi di Pedagogia, Psicologia e competenze multidisciplinari quali: Scienze Organizzative, Scienze economiche-sociali, Scienze della Comunicazione, Scienze dell’Educazione-Formazione.

In altre parole dovrà essere in grado di saper leggere e interpretare la realtà economico-sociale del territorio in cui opera, possedere elementi di conoscenza dell’organizzazione aziendale e del lavoro, conoscere le procedure e gli strumenti di analisi dei bisogni di formazione, conoscere le metodologie di progettazione formativa, della didattica e della conseguente valutazione.

Cosa si intende per Formazione efficace?

Alla luce di quanto sopra, secondo chi vi scrive, la formazione dei Formatori efficace non esiste, se per efficace intendiamo la capacità/possibilità di misurare la formazione, esistono tuttavia i classici modelli di valutazione dell’apprendimento che, dal mio modesto punto di vista, non danno ragione dell’efficacia della stessa; solo il grado di adesione del modello proposto nel contesto in cui opera il formatore, sia esso dipendente, sia professionista sarà il vero giudice arbitro dell’efficacia della formazione.

Dr. Fabio De Marchi
Direttore Alta Italia "FIRAS-SPP Academìa"

sabato 19 settembre 2009

Rogo Thyssen, Chiamparino: leso il fondamento morale della Città















Torino :


«La nostra idea è di destinare un eventuale riconoscimento del danno a borse di studio per chi si dedica alla tematica della sicurezza»
«Ci tengo a dire che la ragione principale della nostra costituzione di parte civile non è il danno materiale in sè e neanche un semplice danno d’immagine, ma piuttosto quello che definirei un danno morale perchè quello che riteniamo essere uno dei fondamenti della costituzione morale della nostra città, ossia la sicurezza sul lavoro, è stato leso da ciò che è avvenuto». Sono le parole del sindaco di Torino Sergio Chiamparino sentito in Aula questa mattina al processo per il rogo della Thyssen Krupp nel quale la Città si è costituita, così come gli altri enti locali, parte civile.

venerdì 4 settembre 2009

Sardegna :Modificata la disciplina dei corsi di formazione per Rspp e Aspp



L'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale informa che è stata modificata la disciplina regionale relativa alla formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (Rspp e Aspp).


Tali incarichi possono essere assunti solo da persone in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione che possono essere organizzati da tre gruppi di soggetti formatori:

1) al primo gruppo appartengono i soggetti che la legge autorizza direttamente ad erogare, valutare ed attestare questo tipo di attività formativa (Regioni, Province autonome, Università, associazioni sindacali...);

2) al secondo gruppo appartengono, invece, quei soggetti (quali Amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche statali, ordini e collegi professionali...) che sono stati autorizzati a realizzare, valutare ed attestare direttamente le attività formative sulla base dell’accordo n. 2407 del 26 gennaio 2006, concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome;

3) nel terzo gruppo rientrano, infine, i soggetti pubblici o privati che, in ambito regionale, operano nel campo della formazione e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza professionale e/o formativa, almeno biennale, maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- disponibilità di docenti con esperienza professionale o formativa, almeno biennale, maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- iscrizione nella macrotipologia C (formazione continua e permanente) - area "sicurezza nei luoghi di lavoro" dell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale, istituito presso l'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Tenuto conto del fatto che per poter essere inseriti nella specifica area "sicurezza nei luoghi di lavoro" dell'elenco regionale, i soggetti formatori del terzo gruppo devono già dimostrare il possesso di tutti i requisiti di idoneità che li parificano agli istituti dei primi due gruppi, la Giunta regionale ha stabilito che, per poter attivare i corsi per Rspp ed Aspp, non debbano più richiedere all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale il riconoscimento dell’attività formativa e l'autorizzazione formale all’avvio del corso.

Consulta i documenti:
- Accordo Stato-Regioni n. 2407 del 26 gennaio 2006;
- Delibera n. 30/35 del 2 agosto 2007;

- Delibera n. 37/33 del 30 luglio 2009;

martedì 1 settembre 2009

Formazione e Organismi Paritetici

In riferimento alle novelle disposizioni prevenzionali introdotte dal D.lgs 106/09, lo scrivente ufficio giuridico è stato chiamato ad esprimersi circa la portata della disposizione contenuta all'interno dell'art. 37, comma 12, del decreto de quo in riferimento alla richiamata partecipazione degli organismi paritetici nelle attività formative.
Le disposizioni contenute all’interno citato articolo, assumono carattere imperativo.
Il DEVONO, locuzione utilizzata non a caso dal legislatore, è volta chiaramente al coinvolgimento degli organismi paritetici ove presenti …omissis..
Dalla lettura della norma si evince, altrettanto chiaramente, come il datore di lavoro sia richiamato ad un obbligo di collaborazione con gli stessi organismi.
Sicuramente l’intento legis non è stato quello di imporre la realizzazione di uno dei più importanti obblighi prevenzionali a soggetti "terzi"rispetto all’azienda, ovvero invalidare la formazione realizzata, ma che gli stessi siano informati circa i programmi formativi, le modalità di realizzazione dei corsi e le competenze in ambito prevenzionale del soggetto che assurge al ruolo di formatore.
Il datore di lavoro che non si preoccupasse di conoscere l’eventuale presenza dei citati organismi territorialmente presenti, in sede dibattimentale potrebbe sicuramente risponderne per mancata applicazione di una chiara disposizione volta alla supervisione di attività che per troppo tempo sono rimaste celate, specialmente in determinati settori lavorativi, dietro false attestazioni di frequenza di corsi.
L’intento degli organi ispettivi, alla luce delle novelle disposizioni prevenzionali è proprio questo. Dalla entrata in vigore del c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro, gli stessi organi ispettivi stanno richiedendo non solo gli attestati ma i programmi ed i contenuti della formazione.
Attenzione. Quando saranno vagliati i criteri della qualificazione del soggetto formatore il tutto assumerà una connotazione ancora più incisiva e pregnante.
Per finire si ritiene che la collaborazione con detti organismi debba essere un punto di forza, piuttosto che uno di timore. Il formatore consapevole delle proprie conoscenze e competenze sicuramente si preoccuperà di realizzare le citate previsioni normative, non fosse altro per rafforzare in sede di verifica ispettiva, la validità di quanto proposto al datore di lavoro e la reale rispondenza ai sempre più incisivi dettami prevenzionali.
Fabrizio Bottini
Direttore Ufficio Giuridico FIRAS - SPP

Il "formatore efficace"

Il formatore è un facilitatore dell'apprendimento.
E' colui che trasmette un metodo finalizzato ad acquisire un contenuto ...
Più questo metodo consente di acquisire i contenuti in modo semplice e durevole, più il formatore sarà in grado di trasformare, in chi lo ascolta, la tecnica in comportamento.

E nella sicurezza sul lavoro, nulla di più importante risiede proprio nella conformità dei comportamenti per attuare una prevenzione efficace.

Ora il problema è "qualificare" il formatore nella sicurezza sul lavoro e per la sicurezza sul lavoro: quali attitudini deve possedere ? Quali doti ? Quali competenze ? Quale percorso formativo ?

Si può sottoporre al "candidato formatore" un "test di autovalutazione" per misurarne l'attitudine al ruolo ?!

Se la risposta è si, qual'è il modello da seguire ??

Marco MAZZUCCHI

venerdì 28 agosto 2009

Formazione per la Sicurezza sul Lavoro efficace e Formatore Qualificato : apriamo il dibattito.



Ci piacerebbe aprire un dibattito nella Community Professionale dei Formatori per la Sicurezza sul lavoro su alcuni temi cruciali alla luce delle modifiche del testo Unico recentemente introdotte in materia di Formazione sulla sicurezza sul lavoro:
- Cosa si intende per Formazione efficace?
- Quali sono i presupposti di una formazione di qualità
- Cosa significa essere un Formatore Qualificato ?

giovedì 27 agosto 2009

Art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81 2008 : Domande e Risposte sulla formazione dei Preposti e Dirigenti

In merito all'art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009 che così recita: “I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro” molti lettori ci hanno formulato i seguenti quesiti:

1) cosa si intende per adeguata formazione?
2) si riferisce agli anni di esperienza nello specifico settore ?
3) quanti anni minimi di esperienza devono essere considerati?

RISPOSTA

Intanto si premette che la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dirigenti e dei preposti era stata già prevista dal D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nell’art. 15 comma 1 lettera o) di tale decreto legislativo, infatti, una informazione ed una formazione adeguata per i dirigenti ed i preposti era stata già indicata fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda la formazione dei preposti in particolare lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 37 comma 7 aveva disposto che questi ricevessero a cura del datore di lavoro ed in azienda un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro precisando altresì che i contenuti di questa formazione comprendessero la:

a) individuazione dei principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Dal D. Lgs. n. 81/2008 però non sono state fornite particolari indicazioni né sulla durata né sulle modalità della formazione dei preposti. Per quanto riguarda poi la formazione dei dirigenti lo stesso decreto legislativo, benché questa fosse prevista nell’art. 15, non ha fornito elemento alcuno ma si prevede che ciò sarà fatto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la quale con l’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 è stata già deputata dal legislatore a fissare, in sostituzione di quanto indicato nel D. M. 16/1/1997, sia la nuova durata che i nuovi contenuti minimi e le nuove modalità della formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro sia dei datori di lavoro (art. 34 commi 2 e 3) che dei lavoratori (art. 37 comma 2), cosa del resto sarebbe già dovuta avvenire dato che a tale Conferenza è stato concesso dal D. Lgs. n. 81/2008 il termine già trascorso di dodici mesi dalla sua entrata in vigore (entro il 15/5/2009).

Quanto sopra analogamente del resto a quanto è stato fatto per gli addetti ed il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione con gli accordi del 26/1/2006 e del 5/10/2006 in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 195/2003.

In merito alla formazione dei preposti vengono riportate delle indicazioni di massima ed orientative circa la durata della loro formazione in attesa che venissero fornite dall’organismo competente delle regole specifiche.

Con il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. 81/2008, contenuto nel D. Lgs. n. 106/2009, ora, l’art. 37 relativo alla formazione dei lavoratori, nel confermare che la formazione deve essere adeguata, e con tale temine deve intendersi ovviamente che la stessa sia corrispondente sia al settore di attività che ai rischi in esso presenti, ha esplicitamente inserito oltre all’obbligo della formazione dei preposti anche quello della formazione dei dirigenti. Con la stessa modifica, inoltre, essendo stata abrogata la espressione “in azienda” che compariva nel testo originario, è stata eliminata altresì la condizione che la formazione dovesse essere effettuata in azienda ed è stato aggiunto invece con il comma 7-bis che la stessa potesse essere svolta anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Ing Porreca Gerardo

martedì 25 agosto 2009

Correttivo al testo Unico e Formazione: alcune note...

Il decreto legislativo n. 106/2009 (cosiddetto “Correttivo”) ha apportato importanti modifiche al “Testo unico sulla salvaguardia e sicurezza nei luoghi di lavoro” (Dl n. 81/08), che sono entrate in vigore lo scorso 20 agosto. Le novita` riguardano sia alcuni obblighi per il datore di lavoro sia gli adempimenti legati alla formazione dei lavoratori. Prima fra tutti, e` da segnalare la novita` che riguarda la “registrazione” dell’attivita` formativa effettuata a cura del datore di lavoro. L’obbligo formativo specifico - limitato finora al solo preposto - vale ora anche per i dirigenti, a cui dovra` essere assicurata una formazione specifica finalizzata a definire i fattori di rischio presenti in azienda e a individuare le idonee misure di prevenzione. Le annotazioni sull’avvenuta formazione devono essere riportate sul libretto formativo del cittadino, che pero` le Regioni non hanno ancora formalizzato. Tutto cio`, al fine di consentire al datore di lavoro di pianificare la formazione sulla base di quanto gia` acquisito in passato dal lavoratore, dimostrando l’adempimento dei propri obblighi in materia formativa. Allo stesso tempo, gli organi di vigilanza devono tener conto di quanto riportato sul libretto, che acquista valenza “liberatoria”, ai fini della verifica degli obblighi. Il tema della formazione obbligatoria per i dirigenti suscita, pero`, alcune perplessita`, dato che mentre per i preposti sono previste delle sanzioni nel caso in cui non si adempia all’obbligo formativo, non altrettanto avviene per il dirigente che in caso non riceva o non dia l’esatta formazione non e` tenuto a rispondere sia come soggetto attivo o passivo della formazione. Inoltre, l’obbligo formativo che ricade sul datore di lavoro deve avvenire anche nel rispetto delle conoscenze linguistiche del lavoratore: se la formazione riguarda lavoratori immigrati, si deve verificare la comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo (art. 37 TU). La formazione deve basarsi su alcuni contenuti essenziali (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione) e la durata, le modalita` e i contenuti della formazione stessa devono essere stabiliti mediante accordo in sede di conferenza permanente Stato-Regione.

domenica 23 agosto 2009

mercoledì 19 agosto 2009

Agricoltura e sicurezza, al via un corso di formazione a Palermo


L’assessorato regionale all’Agricoltura e Foreste, in collaborazione con la Soat di Chiusa Sclafani (Palermo), ha organizzato per il prossimo mese di settembre un corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro del settore agricolo riservato ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).



Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro il 20 agosto 2009, sull’apposito modello predisposto, presso la sede della Soat 110, piazza Castello 51 - 90033 Chiusa Sclafani.



Il corso, che si svilupperà in 16 ore di lezioni, è rivolto ai datori di lavoro delle aziende agricole: a conclusione sarà rilasciato un attestato di partecipazione. L’ammissione è limitata ad un massimo di 30 persone, che saranno inserite sulla base della data di arrivo delle richieste di partecipazione.

martedì 18 agosto 2009

Dall'esame del Correttivo al D.Lgs.81/08. si evidenzia l'importanza che assumerà EBSiL per i RSPP , gli ASPP e i Formatori per la Sicurezza Italiani


Riportiamo alcune delle modifiche introdotte dal Correttivo al testo unico che sicuramente sono di forte interesse per i RSPP e ASPP per il corretto svolgimento della loro funzione.
In particolare ci siamo soffermati sulle modifiche apportate all’Art.37- Formazione e Art. 51 –Organismi Paritetici, del D.Lgs.81/08.
Crediamo che il ruolo degli Organismi Paritetici esca fortemente rafforzato dalle modifiche , cosa che conferma la giustezza della politica di FIRAS-SPP volta alla costituzione di un Ente Bilaterale Paritetico nella Piccola Media Impresa che rappresenta il 90% del Sistema Produttivo Italiano e quello maggiormente esposto alle problematiche di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La nascita dell’Ente Bilaterale per la Sicurezza sul Lavoro , l'unico Organismo Paritetico Nazionale dove la Community dei RSPP e ASPP è PARTE COSTITUENTE , derivante dall’Accordo FIRAS-SPP con PMI Italia International , va in questa direzione e rappresenterà per il futuro uno strumento fondamentale al servizio dei RSPP , gli ASPP e dei Formatori per la Sicurezza Italiani.

Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Modifica comma 7
Si introduce un esplicito e specifico obbligo formativo anche nei confronti dei dirigenti, i contenuti di tale obbligo formativo (che prevede anche l’aggiornamento) sono gli stessi che il comma 7 ha già individuato per i preposti.
Mentre viene eliminato il vincolo di svolgere tale formazione esclusivamente in azienda come prevedeva lo stesso comma.



Introduzione comma 7 bis

La formazione dei dirigenti e dei proposti, sulla base dell’Avviso Comune, può essere effettuata anche presso:
 gli organismi paritetici,
 le scuole edili,
 le associazioni datoriali
 le organizzazioni sindacali

Modifica comma 12
E’ stato abolito il “possono” previsto dalla prima bozza di Correttivo
Si specifica che la collaborazione con gli organismi paritetici per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresenntanti deve essere attuata se tali organismi sono presenti nel settore e territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.

Art. 51.
Organismi paritetici


3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
Introduzione Comma 3 bis)
Ampliate le competenze degli organismi paritetici, si prevede che: gli Organismi Paritetici
 svolgano direttamente o promuovano attività di formazione, anche con i Fondi dello 0,30 e con quello del 4% per la somministrazione
 possano rilasciare attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese
 l’attestazione può riguardare anche l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del decreto.
La “asseverazione” è formula per evidenziare come si tratti di fattispecie ben diversa dalla “certificazione”, come proposto ex art. 2-bis del Correttivo di marzo, che non piaceva a nessuno. Occorre verificare con esattezza i contorni giuridici di tale istituto ma in ogni caso emerge che non vi è alcun vincolo (casomai un indirizzo) per la programmazione della attività di vigilanza sul territorio.
Gli organi di vigilanza, infatti, “possono tenerne conto” ai fini della programmazione delle proprie attività. Non c’è quindi una attività esimente dalla vigilanza


Introduzione Comma 3 ter)
Le competenze sopra indicate sono attribuite agli organismi paritetici di cui all’art.51 del decreto qualora si dotino di specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
Abbiamo sostenuto infatti che le nuove funzioni debbano essere sostenute strutturalmente e professionalmente


Introduzione Comma 8 bis)
Gli organismi paritetici, in collegamento con quanto previsto all’art. 48, svolgono inoltre un ruolo importante di monitoraggio sulla presenza degli Rlst e di messa in relazione tra questi, il sistema delle imprese, le istituzioni territoriali e l’Inail quale soggetto che ha competenze per la verifica della presenza dei Rls /Rlst e nella gestione del Fondo di cui all’art.52.

lunedì 17 agosto 2009

Una Lezione sui videoterminali

lunedì 10 agosto 2009

Nell’anniversario della tragedia di Marcinelle, siglato l’accordo tra PMI Italia International e FIRAS-SPP


E’ stato sottoscritto l' 8 Agosto ,simbolicamente proprio nell’anniversario della tragedia di Marcinelle ,da Salvatore Guerriero, Segretario Nazionale di “PMI Italia International”, organizzazione datoriale della piccola e media industria privata, e Giancarlo D’Andrea, Segretario Generale di “FIRAS-SPP”, Federazione Italiana Responsabili Addetti Sicurezza-Servizi Prevenzione Protezione ( organizzazione aderente alla Confederazione Europea dei Quadri ) un accordo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità sociale delle imprese che riguarda la platea delle PMI italiane , punto critico e particolarmente sensibile dell’intero Sistema Italia .
Si tratta di una intesa che prevede,tra l’altro, la costituzione di un ente bilaterale paritetico nazionale deputato ad occuparsi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle PMI:l’Ente Bilaterale per la Sicurezza sul Lavoro.
A qualche giorno dalla firma di un analogo accordo tra CONFAPI e FEDERMANAGER ( anch’essa aderente come FIRAS-SPP alla Confederazione Europea dei Quadri ) si conferma l’attenzione e la sensibilità in materia di sicurezza sul lavoro nelle PMI.

Leggi la notizia su:
http://www.sicurezzacantieri.com/

http://www.edilbase.com/argomento_news.php?id=2075

http://www.ilmeridiano.net/

http://www.facebook.com/group.php?

mercoledì 5 agosto 2009

CORRETTIVO AL D.LGS. 81/08 :VERSO LA QUALIFICAZIONE DEI fORMATORI PER LA sICUREZZA

Il Decreto Correttivo al Testo unico per la Sicurezza appena controfirmato dal Presidente Napolitano, contiene una importante novità per chi come noi esercita la professione di Formatore per la Sicurezza sul Lavoro.

Infatti nell'Art. 6. vengono ,tra l'altro definiti i nuovi compiti della "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro " tra le Modifiche al comma 8 vengono introdotti nuovi compiti per la Commissione consultiva secondo le modalità indicate dall’Avviso comune in merito a:
criteri di qualificazione della figura del formatore;
procedure standardizzate;
elaborazione indicazioni valutazione del rischio da stress lavoro correlato.

Era ora che ci si rendesse finalmente conto della necessità di definire criteri per la qualificazione di una Professione Strategica per la Sicurezza sul Lavoro,ora è il caso che si costituisca e si organizzi una Forte ed Autorevole Community dei Formatori Professionisti per la Sicurezza sul Lavoro.


domenica 2 agosto 2009

Scuola: La sicurezza sul lavoro sarà materia di studio

Accordo con l'Anmil per portare in aula il tema scottante delle morti bianche: lo siglano i ministri del Lavoro e dell'Istruzione. La materia verrà studiata alle medie e alle superiori.

Ieri mattina i ministri Maurizio Sacconi (Welfare) e Mariastella Gelmini (Istruzione) hanno siglato un accordo con l'Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) per portare in aula il tema scottante delle morti bianche. Sono previste, tra l'altro, simulazioni e ricostruzioni del posto di lavoro per far comprendere meglio ai ragazzi come avvengono gli incidenti. "La cultura della sicurezza sul lavoro - spiega Gelmini - non puo' non avere cittadinanza nella scuola che puo' svolgere un ruolo educativo e preventivo fondamentale". Il ministero del Lavoro, spiega Gelmini, "mettera' a disposizione i suoi esperti e potremo contare anche sulla collaborazione di diverse aziende per ricostruire nelle aule i posti di lavoro e fare simulazioni".

Il ministro specifica che "e' la prima volta che la scuola adotta una misura del genere". Particolare attenzione sara' posta agli istituti tecnici e professionali. Il ministero dell'Istruzione sta lavorando con le Regioni "perche' questa materia diventi serio oggetto di studio in questi indirizzi". Soddisfatto anche Franco Bettoni, presidente Anmil, che inviera' i suoi delegati nelle scuole per conferenze e confronti. Il ministero del Lavoro "impegnera' specifiche risorse sul progetto", assicura poi Sacconi. Quello deciso oggi e' un progetto pilota che potra' anche essere "esteso".

lunedì 6 luglio 2009

BIANCO E NERO


Il bianco ed il nero.

Due colori rappresentativi di una dicotomica cultura occidentale.

La luce o il buio, il bene paradisiaco o il male delle tenebre, la notte o il giorno, il si ed il no, la nascita o il lutto , la pulizia o la sporcizia.

La storia, ha contribuito a rafforzare la bipartizione : nero il concetto di disprezzo razziale (camicia nera, sporco nero! ); bianco il celestiale candore della nascita, della purezza o della verginità (candido come la neve!).

Eppure nel mondo della Sicurezza nei luoghi di lavoro, assistiamo al miracolo della riconciliazione.

Si parla di morti bianche i cui destinatari sono sovente lavoratori “in nero”.
Come si può conciliare queste due tonalità?
Personalmente non ci vedo nulla di così “conciliante” in una nefasta morte bianca.

Tutti sappiamo che il vecchio Dlg. 626\94, oggi denominato T.U. 81\2008, nacque anche con l’intento di far emergere quel lavoro nero tanto diffuso in Italia.

Si parlava di “Emersione del sommerso”, soprattutto per colpire il settore edile ad oggi ancora prolifero di percentuali di morte come le statistiche ci mostrano , affidato per lo più a lavoratori extracomunitari.

Come si può definire” bianca” la morte sul lavoro se a morire è un lavoratore “in nero”?

Come si può chiamare bianca se la morte lo ha travolto in modo “malvagio”, privando mogli o mariti e figli di un affetto così prezioso?

Bianco forse solo perché di questo colore resta la fedina penale di quel datore di lavoro spesso impunito.

Pertanto, nell’eccezione etimologica del termine nero = sporco , di certo neanche una traccia!

Del resto, il mondo del lavoro e le sue leggi in Italia hanno lo stesso valore di una partita a dama.
Il guaio è che in questo caso, le pedine sono vite umane.

…. Dimenticavo! Sapete di che colore sono le pedine nella dama, vero?

Vivietta Bellagamba

sabato 20 giugno 2009

Il grido di aiuto del formatore

Aiutooooooooooooooooooooo!

Voglio diventare un formatore sulla sicurezza, un bravo formatore sulla sicurezza, un qualificato formatore sulla sicurezza.

Ho bisogno di un ambiente "qualificato e qualificante" anzi di una



ASSOCIAZIONE DI FORMATORI

QUALIFICATA E QUALIFICANTE.

sabato 13 giugno 2009

buon lavoro

buon lavoro
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