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mercoledì 30 settembre 2009

FORMATORE? Certificato è MEGLIO!




Roma 29-09-2009 - COMUNICATO STAMPA

La F.I.R.A.S.-S.P.P. Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza dei Servizi di Prevenzione e Protezione - Membro Associato alla Confederazione Europea dei Quadri (CEC), www.firas-ssp.com , ha stipulato un Protocollo d’Intesa in data 28-09-2009 con l’Organismo di Certificazione del Personale e della Formazione KHC Know How Certification (www.khc.it), per la certificazione della competenza dei Professionisti della Sicurezza iscritti:

-Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

-Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);

-Coordinatore per la Sicurezza (CS) ;

-Formatori per la Sicurezza sul Lavoro (FSL) e Formatore dei Formatori per la Sicurezza sul Lavoro (FFSL).

La Certificazione del Personale, per le figure professionali sopraindicate sarà effettuata in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2004.


Per informazioni potete telefonare alla F.I.R.A.S.-S.P.P. 06 70031351 o inviare una email a info@khc.it

venerdì 25 settembre 2009

Continua il grido di aiuto

Ancora un grido di aiuto.

Gradirei tanto un percorso che mi qualificasse come formatore e, magari, come formatore di formatori.

Un percorso qualificato, impegnativo, continuo che mi faccesse crescere, crescere continuamente ...ovviamente in ambito sicurezza sul lavoro!

domenica 20 settembre 2009

Il Formatore: una riflessione importante.

Dal latino formator - oris , chi forma, chi dà forma a qualcosa.
Cosa significa essere un formatore qualificato, a parte le qualità personali quali la disponibilità, la vocazione, ecc.ecc. il formatore è una persona che sa stare con gli altri, che li fa parlare e soprattutto esprimere. Decisamente vincente risulta essere per il formatore la capacità di entrare in relazione con gli altri, al gruppo con cui in quel momento lavora; non mira a se stesso, né all’affermazione delle proprie idee, ma agli altri, alle persone che ha davanti.
In funzione del ruolo che esercita il formatore deve fare molta attenzione a non manipolare il discente e tanto meno assumere le vesti di docente, deve quindi assumere un atteggiamento comprendente e mai autoritario esaltando la partecipazione e l’integrazione di tutti i discenti.

Il formatore a differenza di un vero e proprio docente non deve mai dare giudizi ma fare in modo che ogni persona possa apprendere il massimo, assunto che non esiste un livello al quale tutte le persone devono arrivare, ma un obiettivo dove portarle, deve quindi risultare, per il gruppo, un’opportunità di crescita non un dovere e/o obbligo.
il formatore è anche un animatore, (dal latino ăd+hortor) che grazie alla sua maestria riesce a trasmettere quel valore aggiunto che chiamerei “fattore di amalgama”al suo gruppo, rendendolo, per così dire, vivo, attivo e compartecipe, alimentando in loro il desiderio della conoscenza.
Il formatore qualificato, a mio giudizio, è colui che concepisce la propria azione formativa, (dall’inizio alla fine) al fine di far recepire ai discenti -al meglio delle loro possibilità- i contenuti oggetto del suo intervento, per riuscire a far ciò deve essere in grado di organizzare, trasformare e conformare i programmi in modo tale che siano recepiti e soprattutto accettati e fatti propri dall’aula;
Quali sono i presupposti di una formazione di qualità?

Tramontato ormai il fenomeno dell’addestramento si va delineando ed affermando il profilo del formatore, figura professionale emergente.

Detto ciò è opportuno fare un distinguo su vocaboli di uso quotidiano, spesso utilizzati a sproposito, mi riferisco a Istruzione, Educazione e Formazione:
Istruzione: è la trasmissione di conoscenze, abilità e di regole (sapere);

Educazione: è la costruzione della personalità, progressivamente sempre più autonoma (saper essere);

Formazione: è la qualificazione delle conoscenze e delle competenze per il loro uso corretto e ottimale (saper fare) e anche se il confine tra questi non è sempre individuabile con precisione è necessario uno sforzo maggiore per evitare la sovraesposizione del formatore, a tal proposito la formazione giuoca un ruolo fondamentale.

Il formatore deve quindi possedere una buona cultura metodologica-didattica e competenze ed affabilità specifiche di carattere sociale, economico e pedagogico.

Per ciò la formazione dei Formatori deve prevedere basi di Pedagogia, Psicologia e competenze multidisciplinari quali: Scienze Organizzative, Scienze economiche-sociali, Scienze della Comunicazione, Scienze dell’Educazione-Formazione.

In altre parole dovrà essere in grado di saper leggere e interpretare la realtà economico-sociale del territorio in cui opera, possedere elementi di conoscenza dell’organizzazione aziendale e del lavoro, conoscere le procedure e gli strumenti di analisi dei bisogni di formazione, conoscere le metodologie di progettazione formativa, della didattica e della conseguente valutazione.

Cosa si intende per Formazione efficace?

Alla luce di quanto sopra, secondo chi vi scrive, la formazione dei Formatori efficace non esiste, se per efficace intendiamo la capacità/possibilità di misurare la formazione, esistono tuttavia i classici modelli di valutazione dell’apprendimento che, dal mio modesto punto di vista, non danno ragione dell’efficacia della stessa; solo il grado di adesione del modello proposto nel contesto in cui opera il formatore, sia esso dipendente, sia professionista sarà il vero giudice arbitro dell’efficacia della formazione.

Dr. Fabio De Marchi
Direttore Alta Italia "FIRAS-SPP Academìa"

sabato 19 settembre 2009

Rogo Thyssen, Chiamparino: leso il fondamento morale della Città















Torino :


«La nostra idea è di destinare un eventuale riconoscimento del danno a borse di studio per chi si dedica alla tematica della sicurezza»
«Ci tengo a dire che la ragione principale della nostra costituzione di parte civile non è il danno materiale in sè e neanche un semplice danno d’immagine, ma piuttosto quello che definirei un danno morale perchè quello che riteniamo essere uno dei fondamenti della costituzione morale della nostra città, ossia la sicurezza sul lavoro, è stato leso da ciò che è avvenuto». Sono le parole del sindaco di Torino Sergio Chiamparino sentito in Aula questa mattina al processo per il rogo della Thyssen Krupp nel quale la Città si è costituita, così come gli altri enti locali, parte civile.

venerdì 4 settembre 2009

Sardegna :Modificata la disciplina dei corsi di formazione per Rspp e Aspp



L'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale informa che è stata modificata la disciplina regionale relativa alla formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (Rspp e Aspp).


Tali incarichi possono essere assunti solo da persone in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione che possono essere organizzati da tre gruppi di soggetti formatori:

1) al primo gruppo appartengono i soggetti che la legge autorizza direttamente ad erogare, valutare ed attestare questo tipo di attività formativa (Regioni, Province autonome, Università, associazioni sindacali...);

2) al secondo gruppo appartengono, invece, quei soggetti (quali Amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche statali, ordini e collegi professionali...) che sono stati autorizzati a realizzare, valutare ed attestare direttamente le attività formative sulla base dell’accordo n. 2407 del 26 gennaio 2006, concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome;

3) nel terzo gruppo rientrano, infine, i soggetti pubblici o privati che, in ambito regionale, operano nel campo della formazione e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza professionale e/o formativa, almeno biennale, maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- disponibilità di docenti con esperienza professionale o formativa, almeno biennale, maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- iscrizione nella macrotipologia C (formazione continua e permanente) - area "sicurezza nei luoghi di lavoro" dell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale, istituito presso l'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Tenuto conto del fatto che per poter essere inseriti nella specifica area "sicurezza nei luoghi di lavoro" dell'elenco regionale, i soggetti formatori del terzo gruppo devono già dimostrare il possesso di tutti i requisiti di idoneità che li parificano agli istituti dei primi due gruppi, la Giunta regionale ha stabilito che, per poter attivare i corsi per Rspp ed Aspp, non debbano più richiedere all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale il riconoscimento dell’attività formativa e l'autorizzazione formale all’avvio del corso.

Consulta i documenti:
- Accordo Stato-Regioni n. 2407 del 26 gennaio 2006;
- Delibera n. 30/35 del 2 agosto 2007;

- Delibera n. 37/33 del 30 luglio 2009;

martedì 1 settembre 2009

Formazione e Organismi Paritetici

In riferimento alle novelle disposizioni prevenzionali introdotte dal D.lgs 106/09, lo scrivente ufficio giuridico è stato chiamato ad esprimersi circa la portata della disposizione contenuta all'interno dell'art. 37, comma 12, del decreto de quo in riferimento alla richiamata partecipazione degli organismi paritetici nelle attività formative.
Le disposizioni contenute all’interno citato articolo, assumono carattere imperativo.
Il DEVONO, locuzione utilizzata non a caso dal legislatore, è volta chiaramente al coinvolgimento degli organismi paritetici ove presenti …omissis..
Dalla lettura della norma si evince, altrettanto chiaramente, come il datore di lavoro sia richiamato ad un obbligo di collaborazione con gli stessi organismi.
Sicuramente l’intento legis non è stato quello di imporre la realizzazione di uno dei più importanti obblighi prevenzionali a soggetti "terzi"rispetto all’azienda, ovvero invalidare la formazione realizzata, ma che gli stessi siano informati circa i programmi formativi, le modalità di realizzazione dei corsi e le competenze in ambito prevenzionale del soggetto che assurge al ruolo di formatore.
Il datore di lavoro che non si preoccupasse di conoscere l’eventuale presenza dei citati organismi territorialmente presenti, in sede dibattimentale potrebbe sicuramente risponderne per mancata applicazione di una chiara disposizione volta alla supervisione di attività che per troppo tempo sono rimaste celate, specialmente in determinati settori lavorativi, dietro false attestazioni di frequenza di corsi.
L’intento degli organi ispettivi, alla luce delle novelle disposizioni prevenzionali è proprio questo. Dalla entrata in vigore del c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro, gli stessi organi ispettivi stanno richiedendo non solo gli attestati ma i programmi ed i contenuti della formazione.
Attenzione. Quando saranno vagliati i criteri della qualificazione del soggetto formatore il tutto assumerà una connotazione ancora più incisiva e pregnante.
Per finire si ritiene che la collaborazione con detti organismi debba essere un punto di forza, piuttosto che uno di timore. Il formatore consapevole delle proprie conoscenze e competenze sicuramente si preoccuperà di realizzare le citate previsioni normative, non fosse altro per rafforzare in sede di verifica ispettiva, la validità di quanto proposto al datore di lavoro e la reale rispondenza ai sempre più incisivi dettami prevenzionali.
Fabrizio Bottini
Direttore Ufficio Giuridico FIRAS - SPP

Il "formatore efficace"

Il formatore è un facilitatore dell'apprendimento.
E' colui che trasmette un metodo finalizzato ad acquisire un contenuto ...
Più questo metodo consente di acquisire i contenuti in modo semplice e durevole, più il formatore sarà in grado di trasformare, in chi lo ascolta, la tecnica in comportamento.

E nella sicurezza sul lavoro, nulla di più importante risiede proprio nella conformità dei comportamenti per attuare una prevenzione efficace.

Ora il problema è "qualificare" il formatore nella sicurezza sul lavoro e per la sicurezza sul lavoro: quali attitudini deve possedere ? Quali doti ? Quali competenze ? Quale percorso formativo ?

Si può sottoporre al "candidato formatore" un "test di autovalutazione" per misurarne l'attitudine al ruolo ?!

Se la risposta è si, qual'è il modello da seguire ??

Marco MAZZUCCHI
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