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venerdì 28 agosto 2009

Formazione per la Sicurezza sul Lavoro efficace e Formatore Qualificato : apriamo il dibattito.



Ci piacerebbe aprire un dibattito nella Community Professionale dei Formatori per la Sicurezza sul lavoro su alcuni temi cruciali alla luce delle modifiche del testo Unico recentemente introdotte in materia di Formazione sulla sicurezza sul lavoro:
- Cosa si intende per Formazione efficace?
- Quali sono i presupposti di una formazione di qualità
- Cosa significa essere un Formatore Qualificato ?

giovedì 27 agosto 2009

Art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81 2008 : Domande e Risposte sulla formazione dei Preposti e Dirigenti

In merito all'art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009 che così recita: “I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro” molti lettori ci hanno formulato i seguenti quesiti:

1) cosa si intende per adeguata formazione?
2) si riferisce agli anni di esperienza nello specifico settore ?
3) quanti anni minimi di esperienza devono essere considerati?

RISPOSTA

Intanto si premette che la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei dirigenti e dei preposti era stata già prevista dal D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nell’art. 15 comma 1 lettera o) di tale decreto legislativo, infatti, una informazione ed una formazione adeguata per i dirigenti ed i preposti era stata già indicata fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda la formazione dei preposti in particolare lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 37 comma 7 aveva disposto che questi ricevessero a cura del datore di lavoro ed in azienda un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro precisando altresì che i contenuti di questa formazione comprendessero la:

a) individuazione dei principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Dal D. Lgs. n. 81/2008 però non sono state fornite particolari indicazioni né sulla durata né sulle modalità della formazione dei preposti. Per quanto riguarda poi la formazione dei dirigenti lo stesso decreto legislativo, benché questa fosse prevista nell’art. 15, non ha fornito elemento alcuno ma si prevede che ciò sarà fatto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la quale con l’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008 è stata già deputata dal legislatore a fissare, in sostituzione di quanto indicato nel D. M. 16/1/1997, sia la nuova durata che i nuovi contenuti minimi e le nuove modalità della formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro sia dei datori di lavoro (art. 34 commi 2 e 3) che dei lavoratori (art. 37 comma 2), cosa del resto sarebbe già dovuta avvenire dato che a tale Conferenza è stato concesso dal D. Lgs. n. 81/2008 il termine già trascorso di dodici mesi dalla sua entrata in vigore (entro il 15/5/2009).

Quanto sopra analogamente del resto a quanto è stato fatto per gli addetti ed il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione con gli accordi del 26/1/2006 e del 5/10/2006 in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 195/2003.

In merito alla formazione dei preposti vengono riportate delle indicazioni di massima ed orientative circa la durata della loro formazione in attesa che venissero fornite dall’organismo competente delle regole specifiche.

Con il decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. 81/2008, contenuto nel D. Lgs. n. 106/2009, ora, l’art. 37 relativo alla formazione dei lavoratori, nel confermare che la formazione deve essere adeguata, e con tale temine deve intendersi ovviamente che la stessa sia corrispondente sia al settore di attività che ai rischi in esso presenti, ha esplicitamente inserito oltre all’obbligo della formazione dei preposti anche quello della formazione dei dirigenti. Con la stessa modifica, inoltre, essendo stata abrogata la espressione “in azienda” che compariva nel testo originario, è stata eliminata altresì la condizione che la formazione dovesse essere effettuata in azienda ed è stato aggiunto invece con il comma 7-bis che la stessa potesse essere svolta anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Ing Porreca Gerardo

martedì 25 agosto 2009

Correttivo al testo Unico e Formazione: alcune note...

Il decreto legislativo n. 106/2009 (cosiddetto “Correttivo”) ha apportato importanti modifiche al “Testo unico sulla salvaguardia e sicurezza nei luoghi di lavoro” (Dl n. 81/08), che sono entrate in vigore lo scorso 20 agosto. Le novita` riguardano sia alcuni obblighi per il datore di lavoro sia gli adempimenti legati alla formazione dei lavoratori. Prima fra tutti, e` da segnalare la novita` che riguarda la “registrazione” dell’attivita` formativa effettuata a cura del datore di lavoro. L’obbligo formativo specifico - limitato finora al solo preposto - vale ora anche per i dirigenti, a cui dovra` essere assicurata una formazione specifica finalizzata a definire i fattori di rischio presenti in azienda e a individuare le idonee misure di prevenzione. Le annotazioni sull’avvenuta formazione devono essere riportate sul libretto formativo del cittadino, che pero` le Regioni non hanno ancora formalizzato. Tutto cio`, al fine di consentire al datore di lavoro di pianificare la formazione sulla base di quanto gia` acquisito in passato dal lavoratore, dimostrando l’adempimento dei propri obblighi in materia formativa. Allo stesso tempo, gli organi di vigilanza devono tener conto di quanto riportato sul libretto, che acquista valenza “liberatoria”, ai fini della verifica degli obblighi. Il tema della formazione obbligatoria per i dirigenti suscita, pero`, alcune perplessita`, dato che mentre per i preposti sono previste delle sanzioni nel caso in cui non si adempia all’obbligo formativo, non altrettanto avviene per il dirigente che in caso non riceva o non dia l’esatta formazione non e` tenuto a rispondere sia come soggetto attivo o passivo della formazione. Inoltre, l’obbligo formativo che ricade sul datore di lavoro deve avvenire anche nel rispetto delle conoscenze linguistiche del lavoratore: se la formazione riguarda lavoratori immigrati, si deve verificare la comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo (art. 37 TU). La formazione deve basarsi su alcuni contenuti essenziali (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione) e la durata, le modalita` e i contenuti della formazione stessa devono essere stabiliti mediante accordo in sede di conferenza permanente Stato-Regione.

domenica 23 agosto 2009

mercoledì 19 agosto 2009

Agricoltura e sicurezza, al via un corso di formazione a Palermo


L’assessorato regionale all’Agricoltura e Foreste, in collaborazione con la Soat di Chiusa Sclafani (Palermo), ha organizzato per il prossimo mese di settembre un corso di formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro del settore agricolo riservato ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione (Rspp).



Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro il 20 agosto 2009, sull’apposito modello predisposto, presso la sede della Soat 110, piazza Castello 51 - 90033 Chiusa Sclafani.



Il corso, che si svilupperà in 16 ore di lezioni, è rivolto ai datori di lavoro delle aziende agricole: a conclusione sarà rilasciato un attestato di partecipazione. L’ammissione è limitata ad un massimo di 30 persone, che saranno inserite sulla base della data di arrivo delle richieste di partecipazione.

martedì 18 agosto 2009

Dall'esame del Correttivo al D.Lgs.81/08. si evidenzia l'importanza che assumerà EBSiL per i RSPP , gli ASPP e i Formatori per la Sicurezza Italiani


Riportiamo alcune delle modifiche introdotte dal Correttivo al testo unico che sicuramente sono di forte interesse per i RSPP e ASPP per il corretto svolgimento della loro funzione.
In particolare ci siamo soffermati sulle modifiche apportate all’Art.37- Formazione e Art. 51 –Organismi Paritetici, del D.Lgs.81/08.
Crediamo che il ruolo degli Organismi Paritetici esca fortemente rafforzato dalle modifiche , cosa che conferma la giustezza della politica di FIRAS-SPP volta alla costituzione di un Ente Bilaterale Paritetico nella Piccola Media Impresa che rappresenta il 90% del Sistema Produttivo Italiano e quello maggiormente esposto alle problematiche di prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La nascita dell’Ente Bilaterale per la Sicurezza sul Lavoro , l'unico Organismo Paritetico Nazionale dove la Community dei RSPP e ASPP è PARTE COSTITUENTE , derivante dall’Accordo FIRAS-SPP con PMI Italia International , va in questa direzione e rappresenterà per il futuro uno strumento fondamentale al servizio dei RSPP , gli ASPP e dei Formatori per la Sicurezza Italiani.

Art. 37.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Modifica comma 7
Si introduce un esplicito e specifico obbligo formativo anche nei confronti dei dirigenti, i contenuti di tale obbligo formativo (che prevede anche l’aggiornamento) sono gli stessi che il comma 7 ha già individuato per i preposti.
Mentre viene eliminato il vincolo di svolgere tale formazione esclusivamente in azienda come prevedeva lo stesso comma.



Introduzione comma 7 bis

La formazione dei dirigenti e dei proposti, sulla base dell’Avviso Comune, può essere effettuata anche presso:
 gli organismi paritetici,
 le scuole edili,
 le associazioni datoriali
 le organizzazioni sindacali

Modifica comma 12
E’ stato abolito il “possono” previsto dalla prima bozza di Correttivo
Si specifica che la collaborazione con gli organismi paritetici per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresenntanti deve essere attuata se tali organismi sono presenti nel settore e territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro.

Art. 51.
Organismi paritetici


3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
Introduzione Comma 3 bis)
Ampliate le competenze degli organismi paritetici, si prevede che: gli Organismi Paritetici
 svolgano direttamente o promuovano attività di formazione, anche con i Fondi dello 0,30 e con quello del 4% per la somministrazione
 possano rilasciare attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese
 l’attestazione può riguardare anche l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’art. 30 del decreto.
La “asseverazione” è formula per evidenziare come si tratti di fattispecie ben diversa dalla “certificazione”, come proposto ex art. 2-bis del Correttivo di marzo, che non piaceva a nessuno. Occorre verificare con esattezza i contorni giuridici di tale istituto ma in ogni caso emerge che non vi è alcun vincolo (casomai un indirizzo) per la programmazione della attività di vigilanza sul territorio.
Gli organi di vigilanza, infatti, “possono tenerne conto” ai fini della programmazione delle proprie attività. Non c’è quindi una attività esimente dalla vigilanza


Introduzione Comma 3 ter)
Le competenze sopra indicate sono attribuite agli organismi paritetici di cui all’art.51 del decreto qualora si dotino di specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti.
Abbiamo sostenuto infatti che le nuove funzioni debbano essere sostenute strutturalmente e professionalmente


Introduzione Comma 8 bis)
Gli organismi paritetici, in collegamento con quanto previsto all’art. 48, svolgono inoltre un ruolo importante di monitoraggio sulla presenza degli Rlst e di messa in relazione tra questi, il sistema delle imprese, le istituzioni territoriali e l’Inail quale soggetto che ha competenze per la verifica della presenza dei Rls /Rlst e nella gestione del Fondo di cui all’art.52.

lunedì 17 agosto 2009

Una Lezione sui videoterminali

lunedì 10 agosto 2009

Nell’anniversario della tragedia di Marcinelle, siglato l’accordo tra PMI Italia International e FIRAS-SPP


E’ stato sottoscritto l' 8 Agosto ,simbolicamente proprio nell’anniversario della tragedia di Marcinelle ,da Salvatore Guerriero, Segretario Nazionale di “PMI Italia International”, organizzazione datoriale della piccola e media industria privata, e Giancarlo D’Andrea, Segretario Generale di “FIRAS-SPP”, Federazione Italiana Responsabili Addetti Sicurezza-Servizi Prevenzione Protezione ( organizzazione aderente alla Confederazione Europea dei Quadri ) un accordo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabilità sociale delle imprese che riguarda la platea delle PMI italiane , punto critico e particolarmente sensibile dell’intero Sistema Italia .
Si tratta di una intesa che prevede,tra l’altro, la costituzione di un ente bilaterale paritetico nazionale deputato ad occuparsi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle PMI:l’Ente Bilaterale per la Sicurezza sul Lavoro.
A qualche giorno dalla firma di un analogo accordo tra CONFAPI e FEDERMANAGER ( anch’essa aderente come FIRAS-SPP alla Confederazione Europea dei Quadri ) si conferma l’attenzione e la sensibilità in materia di sicurezza sul lavoro nelle PMI.

Leggi la notizia su:
http://www.sicurezzacantieri.com/

http://www.edilbase.com/argomento_news.php?id=2075

http://www.ilmeridiano.net/

http://www.facebook.com/group.php?

mercoledì 5 agosto 2009

CORRETTIVO AL D.LGS. 81/08 :VERSO LA QUALIFICAZIONE DEI fORMATORI PER LA sICUREZZA

Il Decreto Correttivo al Testo unico per la Sicurezza appena controfirmato dal Presidente Napolitano, contiene una importante novità per chi come noi esercita la professione di Formatore per la Sicurezza sul Lavoro.

Infatti nell'Art. 6. vengono ,tra l'altro definiti i nuovi compiti della "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro " tra le Modifiche al comma 8 vengono introdotti nuovi compiti per la Commissione consultiva secondo le modalità indicate dall’Avviso comune in merito a:
criteri di qualificazione della figura del formatore;
procedure standardizzate;
elaborazione indicazioni valutazione del rischio da stress lavoro correlato.

Era ora che ci si rendesse finalmente conto della necessità di definire criteri per la qualificazione di una Professione Strategica per la Sicurezza sul Lavoro,ora è il caso che si costituisca e si organizzi una Forte ed Autorevole Community dei Formatori Professionisti per la Sicurezza sul Lavoro.


domenica 2 agosto 2009

Scuola: La sicurezza sul lavoro sarà materia di studio

Accordo con l'Anmil per portare in aula il tema scottante delle morti bianche: lo siglano i ministri del Lavoro e dell'Istruzione. La materia verrà studiata alle medie e alle superiori.

Ieri mattina i ministri Maurizio Sacconi (Welfare) e Mariastella Gelmini (Istruzione) hanno siglato un accordo con l'Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) per portare in aula il tema scottante delle morti bianche. Sono previste, tra l'altro, simulazioni e ricostruzioni del posto di lavoro per far comprendere meglio ai ragazzi come avvengono gli incidenti. "La cultura della sicurezza sul lavoro - spiega Gelmini - non puo' non avere cittadinanza nella scuola che puo' svolgere un ruolo educativo e preventivo fondamentale". Il ministero del Lavoro, spiega Gelmini, "mettera' a disposizione i suoi esperti e potremo contare anche sulla collaborazione di diverse aziende per ricostruire nelle aule i posti di lavoro e fare simulazioni".

Il ministro specifica che "e' la prima volta che la scuola adotta una misura del genere". Particolare attenzione sara' posta agli istituti tecnici e professionali. Il ministero dell'Istruzione sta lavorando con le Regioni "perche' questa materia diventi serio oggetto di studio in questi indirizzi". Soddisfatto anche Franco Bettoni, presidente Anmil, che inviera' i suoi delegati nelle scuole per conferenze e confronti. Il ministero del Lavoro "impegnera' specifiche risorse sul progetto", assicura poi Sacconi. Quello deciso oggi e' un progetto pilota che potra' anche essere "esteso".
Licenza Creative Commons
Questa pubblicazione è distribuita sotto licenza “CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE” ed è proprietà dell’ ”Associazione Culturale Professione Sicurezza – Italian Safety Professional Community” Corso Costituente n. 53 , cap. 00040 Rocca di Papa ( Roma ) Tel.06 99345257 Fax 06 99335656 mail:direzione@professionesicurezza.info . La pubblicazione e diffusione è consentita gratuitamente, ma citando le generalità dell’autore originale, per fini non commerciali ed esclusivamente in forma integrale, senza alterazione od omissione di contenuti. Per il testo integrale della licenza si rimanda all’ultimo paragrafo. I contenuti riportati sono indicativi e non hanno valore di testo di legge o di linee guida ufficiali.con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.