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FederFormatori News

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giovedì 11 dicembre 2008

Auguri di Buone Feste

Tanti auguri a tutti buon Natale, buon Capodanno e buon 2009.

giovedì 13 novembre 2008

Come devo fare


Qualcuno mi dice cosa devo fare per diventare un bravo formatore.
Voglio diventare un formatore, un bravo formatore.

Sapete già come fare?

martedì 28 ottobre 2008

Saluti



Un saluto a tutti e tanti rallegramenti per aver pensato di istituire e far crescere la community dei formatori sulla sicurezza.

Articolo 37 diventa l'agorà dei formatori della sicurezza.

Ci vediamo insieme agli altri operatori della sicurezza venerdì 28 novembre 2008 a Roma al Centro Congressi La Fornace per l'incontro con le istituzioni.
Iscriviti subito.

Technorati tags: articolo 37, formatori sulla sicurezza

L'articolo 37


Intanto cominciamo a rileggere l'art. 37 del D.Lgs. 81 del 09 aprile 2008:
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

lunedì 27 ottobre 2008

La formazione


L'importanza della formazione.

domenica 26 ottobre 2008

Ancora uno strumento utile

Un altro strumento utile per i formatori sulla sicurezza.
Uno strumento per conoscersi e fare sempre più community.

Aspettiamo commenti e contributi.

Technorati tags: articolo 37

giovedì 18 settembre 2008

SAFETY EXPERT:PROFESSIONE EMERGENTE NEL MONDO DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il tema delle professioni emergenti nel settore della sicurezza nei luoghi di lavoro, appare, oggi, estremamente rilevante in quanto qualifica il ruolo critico che la "conoscenza e la competenza", assumono nello svolgimento di attività lavorative cruciali ai fini dell’ incolumità dei lavoratori .

Il Concetto di competenza, contempla le conoscenze ed abilità specifiche sulla sicurezza, come: l’istruzione; l’esperienza di lavoro; la formazione ed addestramento e l’esperienza specifica nel ruolo.

Di riflesso nelle aziende, si accentua la necessità di rintracciare risorse umane qualificate e con competenze adeguate in grado di progettare e gestire i processi di preservazione dell’incolumità del lavoratore nei luoghi di lavoro.

In tale contesto le storiche figure professionali legate alla sicurezza (RSPP, ASPP, RLS ecc…), ogni giorno sono, sempre piu’, parte attiva nella gestione dei processi atti a garantire i migliori standard di sicurezza e pertanto sono coinvolti in un meccanismo di sviluppo professionale continuo, che attiene al mantenimento ed al miglioramento delle conoscenze e delle abilità professionali.

Tale sviluppo professionale può essere ottenuto con metodi quali, ulteriore esperienza di lavoro, formazione ed addestramento, studi personali, partecipazione a convegni, seminari e conferenze o altre attività idonee.

Per favorire questa esigenza di arricchimento culturale, l’Associazione Nazionale Garanzia della Qualità ,l’AIFOS e FIRAS-SPP, hanno progettato e realizzato il primo percorso formativo per l’affermazione di una nuova figura professionale, il “SAFETY EXPERT”.

Il progetto si pone l’ambizioso obiettivo di ampliare le conoscenze dei professionisti della sicurezza relativamente agli aspetti gestionali, in modo da completare il bagaglio culturale che una figura cosi’ importante come l’esperto della Safety non puo’ trascurare in virtu’ della criticita’ del ruolo che ricopre in tutti i contesti lavorativi.

Dopo il grande successo della prima edizione, (che ha visto la partecipazione di numerosi professionisti del mondo della sicurezza come, gli RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Dirigenti, Consulenti, Auditor e Professori Univesitari), i soggetti promotori ripropongono il percorso formativo “Safety Expert”, confermando gli appuntamenti presso le sedi di Roma e Milano.

Al termine del percorso a tutti i partecipanti verrà rilasciato l’attestato di Safety Expert ,e previa richiesta, i singoli nominativi potranno essere inseriti nell’apposito elenco dei“ Safety Expert” FIRAS-SPP, che rappresenta un contenitore di professionisti in possesso dei requisiti minimi utili a rispondere alle crescenti richieste provenienti dal mondo delle imprese.

Dott.Enzo Bizzarri
(Responsabile Formazione e Sviluppo ANGQ)
Licenza Creative Commons
Questa pubblicazione è distribuita sotto licenza “CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE” ed è proprietà dell’ ”Associazione Culturale Professione Sicurezza – Italian Safety Professional Community” Corso Costituente n. 53 , cap. 00040 Rocca di Papa ( Roma ) Tel.06 99345257 Fax 06 99335656 mail:direzione@professionesicurezza.info . La pubblicazione e diffusione è consentita gratuitamente, ma citando le generalità dell’autore originale, per fini non commerciali ed esclusivamente in forma integrale, senza alterazione od omissione di contenuti. Per il testo integrale della licenza si rimanda all’ultimo paragrafo. I contenuti riportati sono indicativi e non hanno valore di testo di legge o di linee guida ufficiali.con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.