L'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale informa che è stata modificata la disciplina regionale relativa alla formazione dei responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (Rspp e Aspp).
Tali incarichi possono essere assunti solo da persone in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione che possono essere organizzati da tre gruppi di soggetti formatori:
1) al primo gruppo appartengono i soggetti che la legge autorizza direttamente ad erogare, valutare ed attestare questo tipo di attività formativa (Regioni, Province autonome, Università, associazioni sindacali...);
2) al secondo gruppo appartengono, invece, quei soggetti (quali Amministrazioni pubbliche, istituzioni scolastiche statali, ordini e collegi professionali...) che sono stati autorizzati a realizzare, valutare ed attestare direttamente le attività formative sulla base dell’accordo n. 2407 del 26 gennaio 2006, concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome;
3) nel terzo gruppo rientrano, infine, i soggetti pubblici o privati che, in ambito regionale, operano nel campo della formazione e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza professionale e/o formativa, almeno biennale, maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- disponibilità di docenti con esperienza professionale o formativa, almeno biennale, maturata in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
- iscrizione nella macrotipologia C (formazione continua e permanente) - area "sicurezza nei luoghi di lavoro" dell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale, istituito presso l'Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
Tenuto conto del fatto che per poter essere inseriti nella specifica area "sicurezza nei luoghi di lavoro" dell'elenco regionale, i soggetti formatori del terzo gruppo devono già dimostrare il possesso di tutti i requisiti di idoneità che li parificano agli istituti dei primi due gruppi, la Giunta regionale ha stabilito che, per poter attivare i corsi per Rspp ed Aspp, non debbano più richiedere all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale il riconoscimento dell’attività formativa e l'autorizzazione formale all’avvio del corso.
Consulta i documenti:
- Accordo Stato-Regioni n. 2407 del 26 gennaio 2006;
- Delibera n. 30/35 del 2 agosto 2007;
- Delibera n. 37/33 del 30 luglio 2009;
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