In riferimento alle novelle disposizioni prevenzionali introdotte dal D.lgs 106/09, lo scrivente ufficio giuridico è stato chiamato ad esprimersi circa la portata della disposizione contenuta all'interno dell'art. 37, comma 12, del decreto de quo in riferimento alla richiamata partecipazione degli organismi paritetici nelle attività formative.
Le disposizioni contenute all’interno citato articolo, assumono carattere imperativo.
Il DEVONO, locuzione utilizzata non a caso dal legislatore, è volta chiaramente al coinvolgimento degli organismi paritetici ove presenti …omissis..
Dalla lettura della norma si evince, altrettanto chiaramente, come il datore di lavoro sia richiamato ad un obbligo di collaborazione con gli stessi organismi.
Sicuramente l’intento legis non è stato quello di imporre la realizzazione di uno dei più importanti obblighi prevenzionali a soggetti "terzi"rispetto all’azienda, ovvero invalidare la formazione realizzata, ma che gli stessi siano informati circa i programmi formativi, le modalità di realizzazione dei corsi e le competenze in ambito prevenzionale del soggetto che assurge al ruolo di formatore.
Il datore di lavoro che non si preoccupasse di conoscere l’eventuale presenza dei citati organismi territorialmente presenti, in sede dibattimentale potrebbe sicuramente risponderne per mancata applicazione di una chiara disposizione volta alla supervisione di attività che per troppo tempo sono rimaste celate, specialmente in determinati settori lavorativi, dietro false attestazioni di frequenza di corsi.
L’intento degli organi ispettivi, alla luce delle novelle disposizioni prevenzionali è proprio questo. Dalla entrata in vigore del c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro, gli stessi organi ispettivi stanno richiedendo non solo gli attestati ma i programmi ed i contenuti della formazione.
Attenzione. Quando saranno vagliati i criteri della qualificazione del soggetto formatore il tutto assumerà una connotazione ancora più incisiva e pregnante.
Per finire si ritiene che la collaborazione con detti organismi debba essere un punto di forza, piuttosto che uno di timore. Il formatore consapevole delle proprie conoscenze e competenze sicuramente si preoccuperà di realizzare le citate previsioni normative, non fosse altro per rafforzare in sede di verifica ispettiva, la validità di quanto proposto al datore di lavoro e la reale rispondenza ai sempre più incisivi dettami prevenzionali.
Fabrizio Bottini
Direttore Ufficio Giuridico FIRAS - SPP
Le disposizioni contenute all’interno citato articolo, assumono carattere imperativo.
Il DEVONO, locuzione utilizzata non a caso dal legislatore, è volta chiaramente al coinvolgimento degli organismi paritetici ove presenti …omissis..
Dalla lettura della norma si evince, altrettanto chiaramente, come il datore di lavoro sia richiamato ad un obbligo di collaborazione con gli stessi organismi.
Sicuramente l’intento legis non è stato quello di imporre la realizzazione di uno dei più importanti obblighi prevenzionali a soggetti "terzi"rispetto all’azienda, ovvero invalidare la formazione realizzata, ma che gli stessi siano informati circa i programmi formativi, le modalità di realizzazione dei corsi e le competenze in ambito prevenzionale del soggetto che assurge al ruolo di formatore.
Il datore di lavoro che non si preoccupasse di conoscere l’eventuale presenza dei citati organismi territorialmente presenti, in sede dibattimentale potrebbe sicuramente risponderne per mancata applicazione di una chiara disposizione volta alla supervisione di attività che per troppo tempo sono rimaste celate, specialmente in determinati settori lavorativi, dietro false attestazioni di frequenza di corsi.
L’intento degli organi ispettivi, alla luce delle novelle disposizioni prevenzionali è proprio questo. Dalla entrata in vigore del c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro, gli stessi organi ispettivi stanno richiedendo non solo gli attestati ma i programmi ed i contenuti della formazione.
Attenzione. Quando saranno vagliati i criteri della qualificazione del soggetto formatore il tutto assumerà una connotazione ancora più incisiva e pregnante.
Per finire si ritiene che la collaborazione con detti organismi debba essere un punto di forza, piuttosto che uno di timore. Il formatore consapevole delle proprie conoscenze e competenze sicuramente si preoccuperà di realizzare le citate previsioni normative, non fosse altro per rafforzare in sede di verifica ispettiva, la validità di quanto proposto al datore di lavoro e la reale rispondenza ai sempre più incisivi dettami prevenzionali.
Fabrizio Bottini
Direttore Ufficio Giuridico FIRAS - SPP
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