Il decreto legislativo n. 106/2009 (cosiddetto “Correttivo”) ha apportato importanti modifiche al “Testo unico sulla salvaguardia e sicurezza nei luoghi di lavoro” (Dl n. 81/08), che sono entrate in vigore lo scorso 20 agosto. Le novita` riguardano sia alcuni obblighi per il datore di lavoro sia gli adempimenti legati alla formazione dei lavoratori. Prima fra tutti, e` da segnalare la novita` che riguarda la “registrazione” dell’attivita` formativa effettuata a cura del datore di lavoro. L’obbligo formativo specifico - limitato finora al solo preposto - vale ora anche per i dirigenti, a cui dovra` essere assicurata una formazione specifica finalizzata a definire i fattori di rischio presenti in azienda e a individuare le idonee misure di prevenzione. Le annotazioni sull’avvenuta formazione devono essere riportate sul libretto formativo del cittadino, che pero` le Regioni non hanno ancora formalizzato. Tutto cio`, al fine di consentire al datore di lavoro di pianificare la formazione sulla base di quanto gia` acquisito in passato dal lavoratore, dimostrando l’adempimento dei propri obblighi in materia formativa. Allo stesso tempo, gli organi di vigilanza devono tener conto di quanto riportato sul libretto, che acquista valenza “liberatoria”, ai fini della verifica degli obblighi. Il tema della formazione obbligatoria per i dirigenti suscita, pero`, alcune perplessita`, dato che mentre per i preposti sono previste delle sanzioni nel caso in cui non si adempia all’obbligo formativo, non altrettanto avviene per il dirigente che in caso non riceva o non dia l’esatta formazione non e` tenuto a rispondere sia come soggetto attivo o passivo della formazione. Inoltre, l’obbligo formativo che ricade sul datore di lavoro deve avvenire anche nel rispetto delle conoscenze linguistiche del lavoratore: se la formazione riguarda lavoratori immigrati, si deve verificare la comprensione e conoscenza della lingua utilizzata nel percorso formativo (art. 37 TU). La formazione deve basarsi su alcuni contenuti essenziali (concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione) e la durata, le modalita` e i contenuti della formazione stessa devono essere stabiliti mediante accordo in sede di conferenza permanente Stato-Regione.
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